Foro di Trieste
16-01-2024
Le novità sulla Finanza di Progetto nel nuovo Codice Appalti 36/2023
di Elena Predonzani
Il nuovo Codice 36/2023 ha introdotto diverse novità in tema di finanza di progetto semplificando iter e adempimenti previsti a carico dei soggetti proponenti, dimostrando di concentrare lattenzione sui contenuti della Proposta e sulla sua valenza progettuale. In effetti, il lavoro per la presentazione di una proposta risultava estremamente complesso, soggetto a previsioni alquanto restrittive ed onerose non consentendo un agevole accesso alla procedura da parte degli operatori economici. Ma vediamo le principali novità, che come vedremo confermano moti punti sui quali si era già espressa ANAC e la giurisprudenza del Consiglio di Stato: in primis che è stata eliminata la finanza di progetto ad iniziativa pubblica, ritenuta una duplicazione rispetto alla scelta di indire una gara pubblica per laffidamento di una concessione. Rimane solo la procedura ad iniziativa privata di cui allart. 193 del Nuovo Codice; non sono richiesti al proponente particolari requisiti in fase di presentazione della proposta (il quale, quindi, può dotarsi dei requisiti necessari nella successiva fase di gara). Con il Nuovo Codice, dunque, il proponente non deve essere in possesso dei requisiti specifici del concessionario, fermo restando che per la partecipazione alla successiva gara il proponente nominato promotore dovrà dimostrare il possesso di tali requisiti anche associandosi o consorziandosi con altri operatori in possesso dei requisiti prescritti dal bando. Inoltre, il Nuovo Codice introduce unimportante novità: la configurazione giuridica del proponente può essere modificata e integrata fino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. In sostanza, dunque, non occorre più corredare la proposta con le certificazioni sul possesso dei requisiti del concessionario. gli investitori istituzionali possono presentare proposte anche in assenza dei requisiti e acquisirli successivamente in sede di partecipazione alla gara, avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti; Tale modifica è stata tra le più rilevanti dellistituto che insieme a quella introdotta dal c.d. decreto sblocca cantieri D.L. n. 32/2019, convertito dalle Legge n. 55/2019 che aveva ampliato agli investitori istituzionali (quali a mero titolo esemplificativo: Cassa Depositi e Prestiti, Istituto per il Credito Sportivo; Fondi comuni di investimento immobiliare; Assicurazioni; Casse di previdenza e Fondi pensione, ecc.) la platea dei soggetti ammessi a presentare le proposte; La proposta progettuale può avere ad oggetto opere e/o servizi già inclusi negli strumenti di programmazione dellente concedente oppure anche opere o servizi completamente nuovi per questultimo; Il contenuto della proposta rispetto alla precedente disciplina risulta semplificato poiché prevede che a corredo della proposta laffidatario deve presentare allente concedente: un progetto di fattibilità; una bozza di convenzione; il piano economico finanziario asseverato; le caratteristiche del servizio e della gestione. Non cè alcun richiamo ai requisiti per lasseverazione del PEF (vedi elenco MISE) lasciando intendere la possibilità anche per le società di revisione iscritte allelenco del MEF. LANAC già con comunicato del 23/06/2021 aveva sostenuto che lasseverazione del piano economico-finanziario può essere rilasciata dagli istituti di credito, dalle società di servizi costituite dagli stessi e dalle società di revisione. Alla presentazione della proposta non è più dovuta dal proponente alcuna garanzia. Si tratta di una importante novità rispetto al passato che dovrebbe agevolare notevolmente la presentazione delle proposte, in quanto eviterà ai proponenti tutte le difficoltà incontrate in passato per ottenere dagli istituti di credito o assicurativi le garanzie richieste dalla normativa precedente (garanzie alquanto difficili da ottenere in una fase precontrattuale). Per le concessioni di valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (oggi aggiornata ad 5.538.000 euro in forza dei Regolamenti UE dd. 15.11.2023), il bando di gara deve prevedere lobbligo per laggiudicatario di costituire una società di scopo (in passato chiamata società di progetto) in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, quale elemento tipico e qualificante dei contratti di partenariato con finanziamento project dei contratti di partenariato finalizzati a realizzare e/o gestire infrastrutture. Questobbligo ha lobiettivo di realizzare una segregazione dei flussi finanziari generati dallopera realizzata e, soprattutto, quello di tenere separato il fabbisogno finanziario del promotore da quello della società di scopo, in modo da aumentare la bancabilità delloperazione e garantire che le risorse destinate al rimborso dei finanziamenti non vengano utilizzate per finalità estranee al progetto. LANAC aveva già ribadito limportanza di tale aspetto societario con la determinazione dd. 23.09.2015 n. 10, chiarendo che la Società di progetto dovrebbe essere sempre presente, almeno per tutti gli affidamenti di valore elevato. Anche nello schema di Convenzione RGS/ANAC del 2021 era espressa una chiara preferenza per la costituzione della Società di progetto, con capitale sociale adeguato allimporto dellinvestimento da realizzare. Non viene più previsto alcun limite quantitativo al contributo pubblico (nel codice del 2016 era pari al 49% del costo dellinvestimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari), in coerenza con la direttiva europea che non contempla un limite fisso allammontare della contribuzione pubblica necessaria a porre loperazione economica finanziaria in equilibrio, purché nel complesso loperazione economica rispetti le condizioni di traslazione del rischio operativo. Rimane, quindi, solo un limite qualitativo legato alla necessità di allocazione del rischio operativo in capo al concessionario. Un eventuale superamento da parte del contributo pubblico della percentuale indicata nelle decisioni Eurostat avrà, peraltro, un impatto ai fini della contabilizzazione fuori bilancio delliniziativa. Anche la fase di valutazione delle proposte è stata interessata da innovazioni rispetto alla disciplina del Codice n. 50/2016 in quanto lart. 193 comma 2 del Nuovo Codice prevede che lente concedente entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della proposta ne valuti la fattibilità: è stata quindi eliminata la natura perentoria del termine, prevista nella precedente disciplina. Cosa che, peraltro, rende più incerta la tempistica dellistruttoria. Viene inoltre previsto un contraddittorio tra il proponente e lente concedente il quale può invitare il proponente stesso ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. La norma prevede la possibilità che il proponente formuli delle soluzioni alternative per recepire le indicazioni dellente concedente e che se il promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite, la proposta è respinta. Ancora sempre al comma 2 dellart. 193 la procedura di valutazione deve concludersi comunque e sempre con un provvedimento espresso dellente concedente, pubblicato sul sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati (in tal senso si era già espressa chiaramente ANAC nella delibera n. 329 dd. 21.04.2021 precisando che la procedura deve concludersi mediante ladozione di un provvedimento amministrativo espresso e motivato ai sensi della legge 241/1990, sia nei casi sia di valutazione positiva che negativa, e ciò alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato). Si è cercato in sostanza di introdurre delle soluzioni operative che possano rendere la finanza di progetto uno strumento di agevole accesso verso una fattiva collaborazione tra soggetto pubblico e soggetto privato, che dovrà essere permeata da quei principi generali enucleati nel codice in cui spiccano il principio del risultato, il principio della fiducia ed il principio dellaccesso al mercato. Il nuovo codice dei contratti pubblici, frutto del lavoro della Commissione speciale istituita dal Consiglio di Stato, è il tentativo di dare risposte alle richieste del mercato e degli operatori, principalmente imperniate sul bisogno di una maggiore semplificazione e di una più efficace flessibilità degli strumenti normativi a disposizione delle stazioni appaltanti. Le novità sulla finanza di progetto confermano detto intento, e sono senzaltro un rilevante segnale in tal senso, anche se nella realtà loperatore economico resta purtroppo esposto alle inevitabili tempistiche procedurali che spesso vanificano la proposta stessa rendendola non più attuale nonché al rischio della giacenza di proposte inevase quantunque onerose e complesse.