Foro di Trieste
19-12-2023
Finanza di progetto nel nuovo Codice Appalti 36/2023
di Elena Predonzani
Le procedure di Partenariato Pubblico Privato (PPP) costituiscono una vera opportunità per consentire al Paese di accelerare la ripresa economica facendo leva sullalleanza pubblico-privato per la realizzazione dinvestimenti a favore della collettività e dei cittadini. In tal senso il nuovo Codice Appalti n. 36/2023, mantenendo immutato il quadro normativo europeo di riferimento di cui alle Direttive UE 23, 24 e 25 del 2014, ha puntato ad una razionalizzazione e semplificazione della disciplina del PPP per rendere più fattiva la collaborazione tra pubblico e privato, nonché per superare alcune criticità operative emerse negli anni e che sono state oggetto di numerose pronunce del Consiglio di Stato. La finanza di progetto (o project financing) trova nel Codice 36/2023 un diverso e nuovo inquadramento nellambito delle modifiche apportate allistituto del PPP cui è dedicato lintero libro IV assieme alle concessioni e alla finanza di progetto inserita nel Titolo IV della Parte II. Senza dubbio il precedente D.Lgs. n. 50/2016 ha avuto il grande merito di introdurre una disciplina organica in materia di Partenariato Pubblico Privato (PPP), non prevista nel primo codice di cui al D.Lgs. n. 163/2006. Lesigenza di innovare, soprattutto in chiave semplificativa, detta disciplina al fine di favorire un utilizzo più diffuso del PPP, era stata avvertita da tempo - e segnalata sia dagli studiosi della materia ma soprattutto dagli operatori economici - per superare la carenza di risorse economiche e know how da parte della Pubblica Amministrazione mediante il ricorso a capitali ed energie private. Il nuovo codice ha cercato quindi innovare la disciplina del PPP, ed infatti Il libro IV del nuovo Codice 36/23 è interamente dedicato al Partenariato Pubblico Privato, alle Concessioni e la finanza di progetto è inserita nella Parte II riservata ai contratti di concessione (in particolare, nel Titolo IV rubricato proprio Finanza di progetto). In particolare, il riordino della disciplina della contrattualistica pubblica ha trovato collocazione nellambito del complesso di riforme attuate nel nostro ordinamento per le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), piano di riforme presentato dallItalia alla Commissione europea per accedere ai fondi del cd. NEXT Generation EU. Lemanazione del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (D.Lgs. 36/2023 o Nuovo Codice), in attuazione della delega contenuta allart. 1 comma 2 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, costituisce quindi attuazione del traguardo del PNRR. Effettivamente si coglie uno spirito innovativo nella definizione di PPP di cui allart. 174 comma 1 del nuovo codice ovvero 1. Il partenariato pubblico-privato è unoperazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche: a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico; b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima; c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne lattuazione; d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato. Come indicato nella Relazione Illustrativa del Nuovo Codice Appalti 36/2023 predisposta dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato istituita per la redazione del Nuovo Codice La definizione è stata scelta al fine di evidenziare la complessità di tale fenomeno, che comprende diverse figure contrattuali, nonché gli importanti riflessi economici ad esso collegati . Nella Relazione Illustrativa viene chiarito il rapporto tra concessione e finanza di progetto (cioè non più come due tipi contrattuali diversi come nel codice 50/2016) che attiene alla modalità di finanziamento della concessione, in corporate financing o in project financing. La Relazione chiarisce infatti, che sempre sul piano sistematico sono stati meglio precisati i rapporti tra concessione e finanza di progetto. Non si tratta di due tipi contrattuali diversi, come nella struttura dellimpianto codicistico del 2016. È il medesimo contratto di concessione che può essere finanziato, sia in corporate financing, sia in project financing. In ragione delle peculiarità di tale ultima operazione economica (in cui la società di progetto isola il progetto e consente di schermarlo dai rischi operativi), sono state comunque riservate alla finanza di progetto norme specifiche in tema di aggiudicazione ed esecuzione del contratto (la finanza di progetto è così diventata un capitolo interno alla disciplina della concessione). In sostanza, il legislatore considera la finanza di progetto una particolare forma di contratto di concessione con finanziamento project. In altre parole, la tipologia di finanziamento non incide sulla fisionomia del contratto di concessione che è propriamente caratterizzata del trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario e dalla corretta allocazione dei rischi di progetto. Inoltre, il legislatore ha dato una qualificazione della finanza di progetto nel Titolo IV con la rubrica dellattuale articolo 193 Procedura di affidamento, recependo così quello che in effetti è in concreto ossia una procedura che sfocia in un contratto di concessione. Il contratto di concessione, infatti, rappresenta loggetto di affidamento allesito della gara sia che tale contratto abbia un tipo di finanziamento project finance, sia un tradizionale finanziamento corporate. Come noto, nel nostro ordinamento la finanza di progetto compare per la prima volta nella Legge quadro in materia di lavori pubblici (Legge 109/1994 e ss.mm.ii, artt. 37-bis e seguenti) ad opera della Legge Merloni 415/1998 (c.d. Merloni ter) quale peculiare tipo di procedura di affidamento di opere pubbliche attraverso un contratto di concessione su proposta di un operatore privato. Il nuovo codice qualifica chiaramente la finanza di progetto come procedura di affidamento, di un contratto di concessione o di PPP, ad iniziativa di operatori economici privati che presentano una proposta progettuale allamministrazione per la valutazione della fattibilità e del pubblico interesse della stessa e della successiva messa in gara per laffidamento del contratto. Questa esigenza definitoria sottolinea la complessità di tale peculiare operazione economico e finanziaria, che si appalesa sin dalla fase del montaggio della proposta incentrata sulla consistenza del Progetto e della sua fattibilità, permeando poi tutte le successive fasi realizzative. Taluni studiosi della materia hanno definito la finanza di progetto una tecnica finanziaria o meglio un complesso meccanismo economico, finanziario e negoziale in cui il fulcro è il Progetto da finanziare e realizzare. Meccanismo di estrema complessità che ha un suo tragitto procedimentale scandito per fasi. Come affermato dal Consiglio di Stato in numerose pronunce si tratta di una procedura che enuclea due serie procedimentali strutturalmente autonome ma biunivocamente interdipendenti sotto il profilo funzionale, la prima di selezione del progetto di pubblico interesse e la seconda di gara di evidenza pubblica sulla base del progetto dichiarato di pubblica utilità. La seconda serie, più precisamente, è distinta nelle subfasi di individuazione dellofferta economicamente più vantaggiosa e di eventuale esercizio da parte del promotore del diritto di prelazione (fra tante, Cons. Stato, V, 10 febbraio 2020, n. 1005). In buona sostanza, la finanza di progetto è connotata da una complessità procedimentale che coniuga in un unicum liter amministrativo, liter finanziario, liter contrattuale in cui la sommatoria di vari contratti danno corpo e struttura alloperazione. Per tali ragioni parte di autorevole dottrina ha definito la finanza di progetto come una fattispecie negoziale atipica con causa complessa. Nella Relazione Illustrativa del Nuovo Codice Appalti 36/2023 si legge anche che lobiettivo è stato quello di rendere il PPP più attrattivo per amministrazioni, operatori economici ed investitori istituzionali. Indubbiamente dalla lettura delle relative norme del codice emerge linput di incentivare il ricorso a detto strumento attraverso una semplificazione della procedura valorizzando lalleanza pubblico / privato per la realizzazione dinvestimenti a favore della res publica, della collettività e dei cittadini. In tal senso si coglie come il Nuovo Codice abbia puntato ad una razionalizzazione e semplificazione della disciplina del PPP così da superare alcune criticità operative emerse negli anni. Invero, a chi opera nel settore è ben noto come detta alleanza sconti il prezzo della burocrazia amministrativa e delle relative tempistiche spesso non allineate allesigenze imprenditoriali delloperatore economico o dellinvestitore, a scapito comunque dellinteresse pubblico alla creazione di valore per la collettività. Le procedure relative al PPP, soprattutto per gli interventi relativi al PNRR, possono offrire una vera opportunità per accelerare la ripresa economica e migliorare il complessivo sistema infrastrutturale pubblico. È auspicabile che alla luce della spinta del nuovo Codice la finanza di progetto che consente il coinvolgimento degli operatori economici privati sin dalla fase di programmazione delle opere e/o dei servizi, essendo oggi prevista la possibilità di presentare proposte non incluse negli strumenti di programmazione - possa trovare ampia attuazione in un momento storico in cui non solo i finanziamenti privati, ma soprattutto la ricerca di soluzioni tecnologiche innovative e di sostenibilità energetica e ambientale, risultano di fondamentale rilevanza, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Le nuove previsioni codicistiche sulla finanza di progetto costituiscono oggi un presupposto normativo di inequivocabile stimolo allutilizzo di detto strumento, ma serve anche coraggio operativo da parte dei potenziali soggetti coinvolti. Da notarsi che il nuovo Codice ha riservato la finanza di progetto alla sola ipotesi di iniziativa privata eliminando quella ad iniziativa pubblica - lasciando un importante ruolo propulsivo alla imprenditorialità degli operatori economici, ruolo che peraltro può efficacemente essere svolto solo in un contesto proattivo e con una visione strategica di utilizzo delle risorse pubbliche e private attivabili per lo sviluppo del ciclo economico.