Foro di Trieste
21-07-2026
PRELAZIONE NELLA FINANZA DI PROGETTO. LE PROPOSTE ANAC
di Elena Predonzani
ANAC ha presentato alla Camera alcune proposte per riformare la finanza di progetto dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell′Unione europea del 5 febbraio 2026, causa C-810/24. Con tale sentenza la Corte UE ha dichiarato incompatibile con il diritto europeo il diritto di prelazione del promotore, il quale qualora non risulti aggiudicatario, può adeguare la propria offerta a quella migliore e ottenere l′affidamento, in quanto ciò altera la parità di trattamento, modifica sostanzialmente l′offerta dopo la gara e scoraggia la partecipazione di altri operatori economici. La decisione incide sull′attuale articolo 193 del D.Lgs. n. 36/2023, ma anche sulle procedure in corso, poiché in sostanza ciò che non può essere mantenuto è il vantaggio competitivo del promotore che piò sovvertire l′esito della gara. ANAC ha proposto delle soluzioni per contemperare la tutela della concorrenza, l′attrattività della finanza di progetto e la gestione delle procedure in corso. Tali proposte rappresentano un contributo al lavoro parlamentare e al tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle Infrastrutture per una necessaria revisione dell′art. 193 del Codice n. 36/2023. In sintesi le proposte sono le seguenti. UNA SOGLIA DI MIGLIORAMENTO TECNICO La prima proposta prevede che un′offerta alternativa possa superare quella del promotore soltanto se supera una soglia minima di miglioramento tecnico, per garantire che via sia effettivamente un reale valore aggiunto. La percentuale minima e i criteri applicativi potrebbero essere definiti da ANAC. Al promotore verrebbero comunque garantiti gli incentivi economici. INCENTIVI ECONOMICI PER IL PROMOTORE La seconda proposta riguarda gli incentivi economici per il promotore che non ottenga l′aggiudicazione, con riconoscimento: dei costi documentati sostenuti per elaborare la proposta di una maggiorazione del 5%, a titolo di premio di ideazione. L′onere sarebbe posto a carico del concessionario aggiudicatario. Il modello riprende parzialmente il modello spagnolo che in realtà prevede anche l′attribuzione di un punteggio premiale al promotore. Ma ANAC su questo esprime cautela, perché potrebbe determinare un nuovo vantaggio incompatibile con la concorrenza. LA GESTIONE DELLA FASE TRANSITORIA ANAC propone soluzioni differenziate che dovrebbero essere recepite in un intervento legislativo mediante confronto con la Commissione europea. Precisamente: contratto aggiudicato e già in esecuzione-Tendenziale conservazione del rapporto; termine per le offerte già scaduto-valutazione dell′annullamento in autotutela e nuova gara senza prelazione; termine ancora aperto-possibile riapertura dei termini, modifica degli atti ed eliminazione della prelazione. UNA REVISIONE PIÙ AMPIA E STRUTTURALE DEL PPP: limitare le proposte non sollecitate agli interventi di effettiva rilevanza; evitare il project financing per micro-affidamenti non adeguati alla complessità del PPP; ridurre gli oneri documentali degli operatori economici per favorire la partecipazione; rafforzare la programmazione delle amministrazioni; introdurre una qualificazione specifica per il PPP; mettere in rete centrali di committenza e soggetti specializzati; migliorare la valutazione dei piani economico-finanziari; assicurare un′effettiva allocazione del rischio operativo al privato; investire nella formazione del personale pubblico. È evidente che per colmare il vuoto normativo che si è creato con la sentenza della Corte UE è urgente e necessario un intervento legislativo sull′istituto della finanza di progetto che va riscritto totalmente onde fornire certezza normativa ed indicazioni operative chiare ad operatori economici e pubbliche amministrazioni che operano nel settore, soprattutto sulla fase transitoria.