Foro di Trieste
05-03-2026
Project financing: la Corte dei Conti recepisce la CGUE e dichiara inapplicabile la prelazione del promotore
di Elena Predonzani
Dopo l′intervento della CGUE con sentenza dd. 05.02.2026, la Corte dei Conti conferma che l′istituto della prelazione nel PPP non è più utilizzabile, neppure per proposte anteriori alla formalizzazione della procedura di infrazione europea ed alla sentenza europea. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell′Unione Europea, che si è pronunciata sul diritto di prelazione nel project financing, sono giunti due pareri della Corte dei conti, sez. Controllo Emilia Romagna del 26 febbraio 2026, n. 14 e n. 15, in merito a richieste formulate da due Amministrazioni comunali nell′ambito di due PPP per la realizzazione e gestione integrata di opere pubbliche e servizi nel sistema portolitorale. La Corte dei Conti si è uniformata pienamente alla CGUE che ha affermato chiaramente in sentenza come il meccanismo della prelazione violi il principio di parità di trattamento e determini una distorsione della concorrenza, risultando incompatibile con i principi fondamentali dell′ordinamento europeo delle concessioni, e come inoltre nessuna riformulazione normativa interna è valsa a sanarne il vizio strutturale. Inoltre, in data 08.10.2025 la Commissione europea aveva già aperto una procedura di infrazione, evidenziando le criticità della disciplina nazionale, rilevate anche dopo il correttivo 2024 al Codice 36/2023. I due pareri della Corte dei Conti riguardano proposte depositate prima della formalizzazione dell′infrazione europea, ed in merito alle quali gli enti si chiedevano se sia possibile applicare la prelazione, richiamando il principio del tempus regit actum. Le procedure oggetto dei pareri si collocano nell′ambito della disciplina la finanza di progetto su iniziativa privata, in cui è previsto (sia dal Codice n. 50/2016 che dal Codice n. 36/2023) il diritto di prelazione del promotore, ossia la facoltà di adeguare la propria offerta a quella risultata migliore all′esito della gara, ottenendo così l′affidamento a parità di condizioni economiche e contrattuali. I pareri dei magistrati contabili forniscono sul punto una risposta decisa, fondata sull′autorità interpretativa della Corte di Giustizia che impone alle amministrazioni la disapplicazione della disciplina interna incompatibile. Un orientamento oramai consolidato riconosce il primato del diritto dell′Unione europea, per cui l′interpretazione fornita dalla Corte di giustizia ha efficacia generale e vincolante; le amministrazioni nazionali sono tenute a conformarsi; e la disciplina interna incompatibile deve essere disapplicata. Nei due pareri, la Sezione regionale di controllo per l′Emilia-Romagna ha affrontato i quesiti partendo dal presupposto appunto che l′interpretazione resa dalla Corte di giustizia dell′Unione europea ha carattere generale e vincolante. L′incompatibilità del diritto di prelazione è stata ricondotta precisamente ai principi fondamentali dell′ordinamento europeo delle concessioni, applicabili in modo identico anche nel quadro del d.lgs. 36/2023, e le modifiche introdotte dal correttivo 2024 non sono state ritenute idonee a neutralizzare l′effetto distorsivo del meccanismo preferenziale censurato. Ne discende che il principio del tempus regit actum non può essere utilizzato per applicare comunque un assetto procedurale pregresso che risulta incompatibile con il diritto dell′Unione, poiché la retroattività degli effetti interpretativi della sentenza della Corte di giustizia impone di considerare la prelazione come istituto viziato ab origine, nella misura in cui si ponga in contrasto con i principi del diritto dell′Unione. Conclusivamente non è più invocabile l′applicazione della prelazione nelle procedure di PPP, neppure nei casi in cui la proposta del privato sia stata presentata prima della sentenza europea e della formalizzazione dell′infrazione europea, e soprattutto l′amministrazione conserva il potere-dovere di conformare lazione amministrativa al quadro normativo vigente al momento dell′adozione degli atti decisivi, primo fra tutti il bando di gara. Sembra permanere a tutela del promotore il diritto al rimborso delle spese (peraltro entro il limite del 2,5%), che non è stato intaccato e che diventa l′unico vero ristoro garantito in caso di mancata aggiudicazione, anche se la lettera di messa in mora dell8 ottobre 2025 (procedura di infrazione) evidenzia la necessità di garantire un imparziale controllo sulla quantificazione effettiva delle spese onde evitare incontrollate sovrastime da parte del concessionario tese a disincentivare la partecipazione di altri. Per cui il rimborso spese non è censurato ma nella misura in cui non si ponga in essere un sistema di controllo imparziale sulla quantificazione effettiva delle spese, ne consegue che lAmministrazione deve verificare, nellambito della valutazione del PEF, la congruità delle spese di proposta indicate dal proponente. Un decisivo cambio di paradigma del Project Financing sia per le PA che per gli investitori virtuosi, sperando che listituto non perda la sua attrattività.