06-11-2025
FINANZA DI PROGETTO: NUOVE CENSURE UE AL CORRETTIVO
di Elena Predonzani
Con lettera di costituzione in mora datata 8 ottobre 2025, la Commissione Europea riapre la procedura di infrazione INFR(2018)2273 contro l′Italia, rilevando che persistono gravi difformità alle direttive UE, nonostante l′adozione del Codice dei Contratti Pubblici n. 36/2023) e del suo "correttivo" n. 209/2024. Le difformità individuate erano già state oggetto di precedenti lettere di costituzione in mora complementari rispettivamente dd. 25 gennaio 2019 (rif. SG(2019)D/1357), 28 novembre 2019 (rif. SG(2019)D/17429 C(2019)8246) e 6 aprile 2022 (rif. C(2022)1617). La Commissione ha riaperto la procedura di infrazione (2018)2273, sospesa dopo l′adozione del Correttivo al Codice Appalti, osservando che con detto correttivo lo Stato Italiano non ha interamente risolto i rilievi UE. In particolare, una critica rilevante arriva sulla Finanza di Progetto di cui all′articolo 193 del Codice 36/2023 che la Commissione contesta nel suo complesso, in quanto determina una "sostanziale e ingiustificata distorsione della concorrenza". Infatti, la Commissione contesta che l′attuale procedura, pur articolata in due fasi selezione del progetto e gara per la concessione, non assicuri adeguate garanzie di pubblicità, parità di trattamento e proporzionalità nel rispetto dei principi eurounitari. L′analisi critica si sviluppa su tre livelli. a) Fase Preliminare La prima fase della procedura di presentazione di una proposta è ritenuta non conforme per: Mancanza di pubblicità adeguata: La semplice pubblicazione sul sito istituzionale dell′ente ("Amministrazione Trasparente") non garantisce quel livello di pubblicità a livello europeo richiesto dalle direttive (che impongono la pubblicazione di un bando sulla Gazzetta Ufficiale dell′Unione Europea). Ciò costituisce un limite alla concorrenza fin dal principio. Assenza di criteri di valutazione oggettivi: La legge italiana non impone all′amministrazione di predefinire e pubblicare criteri di valutazione oggettivi e non discriminatori per la scelta della proposta migliore tra quelle pervenute. Il riferimento generico ai "principi generali del codice" lascia all′ente una "incondizionata libertà di scelta", in palese contrasto con le direttive. b) Fase di Gara La seconda fase (la gara) secondo la Commissione Europea è viziata da due meccanismi ritenuti meramente formali: Il diritto di prelazione: la previsione che il promotore, se non risulta vincitore, possa esercitare un diritto di prelazione e aggiudicarsi la concessione alle condizioni offerte dal primo classificato, ha un "significativo effetto disincentivante". Rende le possibilità di vittoria per gli altri concorrenti praticamente nulle, trasformando la gara in un "vuoto requisito burocratico con scarsissima valenza concorrenziale". Il rimborso spese: l′obbligo per l′aggiudicatario di rimborsare al promotore le spese di predisposizione della proposta (fino al 2,5% dell′investimento) costituisce un′ulteriore e imprevedibile barriera all′ingresso, che disincentiva ulteriormente la partecipazione di altri operatori. c) Violazione del principio di proporzionalità La Commissione riconosce l′obiettivo legittimo dell′Italia di incentivare gli investimenti privati, ma giudica lo strumento del project financing italiano sproporzionato. Esistono, infatti, alternative meno restrittive della concorrenza già previste dalle direttive, come il dialogo competitivo, il partenariato per l′innovazione o le consultazioni preliminari di mercato, che consentono di raggiungere lo stesso obiettivo senza sacrificare i principi di parità di trattamento e trasparenza. In sostanza, la Commissione rileva che il legislatore italiano ha privilegiato l′efficienza procedimentale rispetto al principio di concorrenza effettiva. Forse la chiave di lettura era il principio del risultato che primeggia nel Codice ma che, peraltro, non sembra aver avuto alcun peso in questa contestazione. Il "decreto correttivo" non è stato sufficiente per l′Europa ed eppure già nella sua nuova formulazione l′art. 193 è risultato comunque complesso ed articolato con la procedimentalizzazione dell′istituto oltre che disincentivante per l′operatore economico interessato ad investire nella cosa pubblica. La lettera di costituzione in mora della Commissione così circostanziata pone oggi il legislatore italiano di fronte alla necessità di una scelta netta: modificare nuovamente il Codice Appalti o affrontare un probabile deferimento alla Corte di Giustizia dell′Unione Europea con rischio di sanzioni pecuniarie. In particolare, la censura sulla finanza di progetto è davvero radicale e richiede, in sostanza, una riscrittura dell′intero articolo 193 appena novellato. L′Italia ha due mesi per sanare con modifiche al Codice - le criticità rilevate al fine di una piena conformità del nostro ordinamento al diritto europeo, ma è evidente come ciò possa dar adito al proliferarsi di contenziosi nazionali da parte di operatori economici che lamentino di aver subito dei danni dall′applicazione di norme nazionali non conformi alla normativa UE. Non solo, tale situazione rischia di porre un freno significativo alla finanza di progetto lasciando operatori economici e pubbliche amministrazioni esposte anche ad una defatigante incertezza normativa.