16-06-2025
Ladunanza Plenaria del Consiglio di Stato su contributo ANAC e ammissibilità del soccorso istruttorio
di Elena Predonzani
L′Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (CdS) n. 6 dd. 09.06.2025 è intervenuta sull′annoso contrasto giurisprudenziale in merito alle conseguenze dell′omesso versamento del contributo in favore dell′Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nelle procedure di gara. Prima dell′intervento dell′Adunanza Plenaria, la giurisprudenza amministrativa era divisa sul tema dell′omesso versamento del contributo ANAC. Un primo orientamento escludeva il soccorso istruttorio, sostenendo che il mancato pagamento del contributo entro il termine di presentazione delle offerte comportasse l′esclusione obbligatoria dell′operatore economico, e ciò in base ad un′interpretazione letterale dell′art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, che definisce il versamento come condizione di ammissibilità dell′offerta, considerandolo quindi un requisito essenziale il cui difetto entro il termine stabilito integra una causa legale di esclusione. Restava, peraltro, salva la possibilità di esperire il soccorso istruttorio, ma alla condizione che l′operatore economico presentasse una ricevuta comprovante l′avvenuto pagamento prima del termine di scadenza. Un secondo orientamento, condiviso dall′ordinanza di rimessione, ammetteva invece il soccorso istruttorio, osservando che la disposizione qualifica tale adempimento come condizione e non come requisito, e che non prevedeva un termine perentorio specifico entro il quale l′obbligo dovesse essere adempiuto. Inoltre, si riteneva che il pagamento del contributo fosse un elemento estrinseco all′offerta economica o tecnica, e quindi non soggetto alle preclusioni del soccorso istruttorio. Non solo, si sosteneva che la possibilità di un adempimento tardivo non avrebbe inciso negativamente sui flussi contributivi dell′ANAC, dato che la stazione appaltante avrebbe comunque verificato il pagamento prima della valutazione delle offerte e dell′aggiudicazione. L′Adunanza Plenaria ha aderito a tal secondo orientamento, fornendo un′analisi approfondita basata su interpretazione letterale, sistematica e sui principi generali. Il punto centrale della decisione del CdS risiede nella qualificazione del contributo ANAC come condizione estrinseca alla procedura di gara, distinguendosi quindi nettamente dai requisiti di partecipazione. A differenza dei requisiti generali (es. moralità) e speciali (es. capacità economica/tecnica), che sono intrinseci e finalizzati alla selezione preventiva degli operatori idonei a tutelare gli interessi pubblici della gara, il contributo ANAC mira a garantire l′autonomia finanziaria dell′Autorità. Mentre i requisiti intrinseci devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione dell′offerta per assicurare il pari trattamento dei concorrenti, per il contributo ANAC la legge non prevede implicitamente un termine perentorio coincidente con la scadenza delle offerte. Alla luce di questa distinzione, il soccorso istruttorio per il contributo ANAC si configura in modo peculiare, e si ritiene ammissibile l′adempimento tardivo. Resta il tema del termine di tale adempimento tardivo. Per l′Adunanza Plenaria il versamento deve avvenire fino all′inizio della fase di valutazione delle offerte, e non oltre questo momento, a pena di inammissibilità dell′offerta. Se, una volta aperta la busta amministrativa, si accerta la mancanza della prova di pagamento, la stazione appaltante deve assegnare un termine per effettuarlo. Se l′adempimento non avviene, l′offerta è esclusa. In buona sostanza, vi è un divieto legale di valutare l′offerta in assenza della prova dell′avvenuto pagamento. La soluzione adottata è ritenuta conforme ai principi di proporzionalità e del risultato e al principio di ragionevolezza, poiché garantisce comunque il versamento del contributo all′ANAC. Un esclusione automatica per mancato versamento di piccoli importi, senza possibilità di soccorso istruttorio, sarebbe sproporzionato rispetto all′interesse pubblico estrinseco del finanziamento dell′ANAC, incidendo negativamente sugli interessi dei partecipanti e sulla libera circolazione degli operatori economici. Il principio del risultato (principio guida del nuovo Codice 36/ 2023), impone alle stazioni appaltanti di perseguire l′affidamento del contratto, evitando esclusioni automatiche che impedirebbero l′esame di offerte potenzialmente vantaggiose. Per queste ragioni, le clausole dei bandi di gara e dei bandi-tipo ANAC che imponevano il pagamento entro il termine perentorio di scadenza delle offerte, senza possibilità di soccorso istruttorio, sono state dichiarate illegittime. In tal senso la sentenza dell′Adunanza Plenaria costituisce un importante passo verso la certezza del diritto e l′applicazione dei principi di proporzionalità e risultato negli appalti pubblici. Riconoscendo la natura estrinseca del contributo ANAC, è stata sancita l′ammissibilità dell′adempimento tardivo, purché il pagamento avvenga prima della fase di valutazione dell′offerta. Una statuizione ragionevole verso la riduzione delle cause di esclusione formali, favorendo comunque la selezione dell′offerta migliore. Permane in realtà un aspetto incerto, nel caso di inversione procedimentale. L′inversione procedimentale, generalizzata nel Codice n. 36/ 2023, consente alla stazione appaltante di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima di verificare l′idoneità degli offerenti e l′assenza dei motivi di esclusione. Secondo l′Adunanza Plenaria il pagamento del contributo ANAC deve avvenire prima della valutazione dell′offerta, sussistendo sino a tale momento un divieto legale di esaminare l′offerta dell′operatore economico. Si pone, pertanto, la questione di come ciò si concili con il divieto legale di esaminare l′offerta senza il pagamento del contributo ANAC, se l′offerta viene valutata prima dell′apertura della busta amministrativa (e quindi anche della verifica del pagamento del contributo ANAC). Il CdS chiarisce che, anche in caso di inversione procedimentale, l′amministrazione aggiudicatrice ha il dovere di verificare l′avvenuto versamento del contributo e, in caso di violazione, deve richiedere l′adempimento e, se persistente, dichiarare l′offerta inammissibile. Ciò implica che il divieto legale di esaminare l′offerta debba essere interpretato, nel caso di inversione procedimentale, nel senso di un divieto di considerare l′offerta definitivamente ammissibile ai fini dell′aggiudicazione e della stipula del contratto, qualora il contributo non sia stato versato e regolarizzato. In sostanza, l′ammissibilità finale dell′offerta e, dunque, la possibilità di procedere all′aggiudicazione, rimangono subordinate alla regolarità del pagamento del contributo ANAC, sanabile anche attraverso il soccorso istruttorio.