Foro di Trieste
16-06-2025
Subappalto necessario: Parere del MIT n. 3526 del 3 giugno 2025
di Elena Predonzani
Il quadro normativo di riferimento è dato dall′allegato II-12 al D.Lgs. n. 36/2023 regola oggi i requisiti di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici. In particolare l′art. 30, comma 1, stabilisce che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall′impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Con parere n. 3526 del 3 giugno u.s., il Ministero Infrastrutture (MIT) ha fornito chiarimenti in tema di subappalto necessario in relazione alla qualificazione nei contratti pubblici di lavori, a seguito dell′abrogazione dell′art. 12 della legge n. 80/2014. In particolare, è stato richiesto se, nel vigente quadro normativo di cui sopra, tale istituto trovi ancora fondamento e se quindi permanga la possibilità di ricorso al subappalto necessario per sopperire all′eventuale mancanza di qualificazione di una o più delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, in considerazione del fatto che l′allegato II.12 al D.lgs. 36/2023 non lo menziona esplicitamente. La risposta del MIT ha precisato che, il subappalto necessario continua ad essere ammesso relativamente alle lavorazioni scorporabili, pur in assenza di un espresso richiamo normativo. Così il MIT: Si ritiene che l′abrogazione dell′art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario/qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (vedi Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e, peraltro, ritenuto conforme al principio del risultato di cui all′art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Stato, IV, 28.1.2025, n. 648). In definitiva, il MIT ribadisce che il c.d. subappalto necessario rimane pienamente legittimo e operante, anche nel contesto del nuovo Codice, quale strumento volto a garantire l′affidabilità esecutiva degli appalti, pur in assenza di una specifica previsione testuale nell′allegato II.12 Invero, sebbene la disposizione non menzioni espressamente il subappalto necessario, il sistema normativo, interpretato secondo i principi di effettività e legalità, consente di colmare il divario qualificativo attraverso tale istituto, che si conferma strumento operativo legittimo.