28-05-2025
Finanza di progetto ad iniziativa privata e qualificazione: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 16 aprile 2025, n. 147
di Elena Predonzani
La recente sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 16 aprile 2025, n. 147 si è espressa su tre aspetti in tema di finanza di progetto ad iniziativa privata. La pronuncia tocca temi di estrema attualità attese le modifiche apportate dal Decreto Correttivo 209/2024 all′art. 193 del Codice 36/2023, con introduzione di un′articolata suddivisione procedurale, più strutturata e contemplante nuovi obblighi per la pubblica amministrazione e per gli operatori economici. Le fasi della procedura oggi sono: - la fase preliminare facoltativa che può essere attivata su richiesta dell′operatore economico con eventuale manifestazione interesse; - la fase progettuale di elaborazione da parte dell′operatore economico di una proposta di finanza di progetto; - la fase di verifica da parte della pubblica amministrazione chiamata a valutare l′interesse pubblico del progetto, nonché la coerenza con la programmazione del partenariato pubblico-privato; - la fase informativa, in cui l′ente concedente deve pubblicare la proposta nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale; - la fase valutativa in forma comparativa delle proposte ritenute idonee a perseguire l′interesse pubblico; - la fase di approvazione del progetto con inserimento negli strumenti di programmazione; - la fase di gara. Rammentando ciò, la recente sentenza del TAR FVG ha delineato in sintesi che: -la prima fase della procedura di cui all′art. 193 d.lgs. n. 36/2023 che si conclude con l′approvazione del progetto di fattibilità e il suo successivo inserimento tra gli strumenti di programmazione dell′ente concedente, non è, in alcun modo, annoverabile tra le procedure di affidamento; -le disposizioni in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti per la progettazione delle procedure di gara, non attengono alla fase di programmazione dell′intervento e che è notoriamente preliminare a quella di eventuale affidamento; -la qualificazione ai sensi dell′articolo 63 in capo agli enti concedenti si applica unicamente per la stipula dei contratti di partenariato pubblico-privato, ma non per la preliminare fase di valutazione delle proposte di finanza di progetto. In particolare, in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, il TAR FVG (allineandosi al T.A.R. Salerno), respinge la tesi ANAC, sostenuta nel parere n. 9 del 28 febbraio 2024, secondo la quale le stazioni appaltanti devono essere qualificate per la gestione di tutte le fasi della finanza di progetto relative alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti di PPP, inclusa quella di valutazione preliminare ex art. 193 del Codice 36/2023. Nel smentire tale interpretazione estensiva di ANAC, il TAR FVG invoca il dato normativo dell′art. 174 comma 5 del Codice 36/2023 che non impone la qualificazione ai sensi dell′art. 63 del predetto Codice per la fase preliminare di valutazione delle proposte di finanza di progetto. Invero, nell′articolata procedura introdotta dal Codice n. 36/2023, la fase di valutazione delle proposte di finanza di progetto ad iniziativa privata non si configura come procedura di affidamento, bensì come attività propedeutica alla programmazione. Il TAR FVG chiarisce che in tale fase non è richiesta la qualificazione della stazione appaltante ai sensi dell′art. 63 del Codice 36/2023 , né trovano applicazione i principi dell′evidenza pubblica, come la predeterminazione dei criteri di valutazione o la par condicio tra operatori. L′approvazione del progetto di fattibilità costituisce l′espressione di un potere discrezionale finalizzato all′individuazione dell′interesse pubblico, senza attribuzione di diritti soggettivi o posizioni consolidate in capo ai proponenti. Un tanto risulta avvalorato dal fatto che l′art. 3 comma 5 l′Allegato II.4 come modificato dal Decreto Correttivo n. 209/2024 impone la qualificazione della staziona appaltante per la fase preliminare di scelta del promotore nel PPP ma solo per il caso di finanza di progetto ad iniziativa pubblica di cui al nuovo comma 16 dell′art. 193 codice appalti 36/2023. In sostanza, le disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti non attengono, dunque, alla fase di programmazione dell′intervento nell′ambito della finanza di progetto ad iniziativa privata, in quanto fase notoriamente preliminare a quella (non scontata) di affidamento. Diversamente significherebbe estendere la qualificazione anche per le attività, ampiamente discrezionali qual è appunto quella pre-procedimentale di valutazione di una proposta privata di project financing, con aggravamento delle procedure di PPP in spregio al divieto comunitario di gold plating. Tale sentenza ha indubbiamente introdotto un virtuoso chiarimento interpretativo di grande rilevanza per il settore del PPP, in una evidente ottica di semplificazione poiché interviene sul rapporto tra l′assetto normativo della qualificazione della stazioni appaltanti e le dinamiche operative delle pubbliche amministrazioni. Ma a questo punto, a fronte di una interpretazione giurisprudenziale difforme da ANAC come procederanno le stazioni appaltanti?